La meglio gioventù: un "talentino" sempre in campo in C e C1
I Comitati Regionali hanno la facoltà, in via sperimentale, di rendere obbligatoria la presenza sul rettangolo di gioco di un calciatore appartenente ad una fascia di età prestabilita. GUARDA I COMUNICATI.
La FIGC con il Comunicato Ufficiale n.°184/A ha integrato le Decisioni ufficiali FIGC alla Regola 3 e Regola 4 del Regolamento di gioco. Come previsto dal Comunicato Ufficiale n.°1 della LND, i Comitati Regionali hanno la facoltà, in via sperimentale, di rendere obbligatoria la presenza sul rettangolo di gioco di un calciatore appartenente ad una fascia di età prestabilita. Il combinato disposto di quanto previsto dal Comunicato Ufficiale n.°1 della LND e dalle integrazioni alle predette Decisioni ufficiali FIGC consentirà quindi di porre in essere un’innovativa disposizione volta a favorire lo sviluppo dell’attività giovanile determinando le modalità e le sanzioni connesse alla effettiva partecipazione al gioco di un calciatore “giovane”. L’AIA pubblicherà le linee guida elaborate dal Settore Tecnico dell’AIA per i direttori di gara e per l’applicazione della normativa.
PUNTO D - Dal Comunicato Ufficiale n.°1 della LND, riportiamo il punto d) dei Campionati Regionali relativo alla presenza in campo di un giocatore “giovane”: Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età … omissis … Nelle stesse gare (Serie C-C1) i Comitati, in via sperimentale, possono rendere altresì obbligatoria la presenza di un calciatore appartenente alla fascia di età prestabilita tra i calciatori titolari sul rettangolo di gioco sin dall’inizio e per l’intera durata della gara. Nel caso di inosservanza all’inizio e/o durante la gara, di tale disposizione vale quanto fissato dalla Regola 3 e 4 del Regolamento di Gioco – Decisioni Ufficiali FIGC. Resta inteso che, in relazione a quanto precede, non possono essere esclusi da tale obbligo i casi di calciatori espulsi dal rettangolo di gioco, infortunati o indisponibili per cause sopraggiunte. Restano ferme le sanzioni previste dall’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva nel caso di assenza e/o di mancato inserimento del predetto calciatore nella distinta presentata all’arbitro prima della gara.
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