
23/05/2023 10:19
Il giudice sportivo della Divisione Calcio a 5 ha assegnato la sconfitta a tavolino per 6-0 alla Lisciani Teramo sostenendo la responsabilità oggettiva della società abruzzese in merito al mancato svolgimento della partita con il Torremaggiore, che si sarebbe dovuta giocare sabato pomeriggio al PalaAcquaviva di Teramo e non disputata a causa delle condizioni del fondo di gioco, in parquet, rigonfiatosi in più punti per via delle infiltrazioni di acqua provocate dal maltempo.
Questa la disposizione riportata nel comunicato n.1111 che si può consultare CLICCANDO QUI
La cosa che più suscita sconcerto di questa vicenda è la tesi sostenuta dal giudice sportivo per motivare la decisione: “Visto l’art.10 comma 1 del C.G.S. e tenuto conto del costante orientamento giurisprudenziale consolidatosi in materia…”. Ma cosa dice esattamente l’articolo citato nel dispositivo della sentenza?
“La società, ritenuta responsabile di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0-3 e di 0-6 per le gare di calcio a cinque o con il punteggio eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se a questa più favorevole, fatta salva l'applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell'art. 4, comma 1”.
Già prima dell’orario fissato per l’inizio della gara, i dirigenti della Lisciani erano intervenuti per cercare di rimediare ai problemi causati dalle infiltrazioni verificatesi per l’ondata di maltempo che, come tutto il mondo sa, ha colpito la fascia orientale della Penisola provocando un disastro alluvionale senza precedenti in Romagna e causando problemi non indifferenti anche lungo la costa marchigiana e oltre. Nel caso specifico, hanno sostenuto i dirigenti della Lisciani, il rigonfiamento del fondo lungo la parte laterale sarebbe stato provocato dall’umidità diffusasi nel terreno circostante il torrente Vezzola che scorre nei paraggi del complesso sportivo dell’Acquaviva (di proprietà comunale e gestito dalla locale società di basket, con la Lisciani solo affittuaria negli orari di utilizzo).
E allora, come si può pensare che il danno prodotto al fondo di gioco da un evento meteorologico così intenso possa essere addebitato alla società teramana? Non si tratta di un semplice fenomeno di condensa, per il quale il regolamento obbliga le società a dotarsi di aereatori in grado di asciugare le forme di umidità presenti sul fondo di gioco per assicurare l’incolumità dei giocatori, ma di un processo dovuto evidentemente, come si comprende dalle foto, ad un propagarsi dell’umidità dal sottosuolo provocata dai fenomeni meteo riferiti.
La Lisciani ha presentato ricorso alla Corte Sportiva d’Appello contro la sconfitta a tavolino decisa dal giudice sportivo della Divisione Calcio a 5. Ma più che i codici e le regole qui va usato il buon senso, che per quello che abbiamo letto nel provvedimento è stato messo da parte.