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19/04/2023 12:07

Riforma dello Sport, parte seconda: obbligatorietà tecnico-gestionali per le associazioni sportive

Come anticipato nella prima parte pubblicata ieri (LEGGI QUI L’ARTICOLO DEL 18 APRILE) dal primo luglio 2023 sarà varata la Riforma dello Sport. In questa seconda parte andremo a focalizzarci su quelle che sono le sue caratteristiche tecnico-gestionali principali.


Salute e Sicurezza - Per quanto riguarda i controlli sanitari sui lavoratori sportivi si demanda all’adozione di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che individuerà le disposizioni ordinamentali generali in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, assicurazione economica di malattia e di maternità, assicurazione sociale per l’impiego, che si applicano, in quanto compatibili, ai lavoratori sportivi. Tuttavia di una cosa possiamo essere certi: il lavoratore sportivo, sia subordinato che co.co.co, sia nel professionismo che nel dilettantismo, è assicurato contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. La copertura assicurativa per responsabilità civile deve essere assicurata anche ai volontari.


Comunicazioni obbligatorie per le associazioni sportive - L’obbligo di comunicazione ai centri per l’impiego dell’instaurazione di rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, prevista dalla normativa vigente, si intende assolto attraverso la comunicazione da parte dell’associazione o della società destinataria delle prestazioni sportive al Registro Telematico delle Attività Sportive Dilettantistiche dei dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro sportivo, in mancanza della quale sono comminate le sanzioni previste dalla normativa generale. Al fine di consentire i suddetti adempimenti, si demanda ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che individuerà le disposizioni tecniche e i protocolli informatici necessari, per adempiere a tale obbligo.


Contribuzione INPS - L’aliquota contributiva per i dilettanti titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa e per i dilettanti che svolgono prestazioni autonome è fissata al 25%. Per tutte e due le tipologie, si applicano le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla Gestione Separata INPS a copertura di malattia, maternità, disoccupazione, etc. Tale aliquota contributiva, come dispone la normativa, verrà applicata unicamente per la sola parte eccedente l’importo di 5.000 euro del compenso e dovrebbe esserci una riduzione del 50 % dell’imponibile previdenziale fino al 31 dicembre 2027 (esempio: compenso 6.000,00 euro, fino al 31/12/2027 contributi del 25% su 500,00 euro, a partire dal 1/1/2028 contributi del 25% su 1.000,00 euro), questa riduzione non riguarda le aliquote aggiuntive in vigore per tutela relativa a maternità, assegni per il nucleo familiare, degenza ospedaliera, malattia e congedo parentale e disoccupazione per gli iscritti alla Gestione Separata INPS.


Franchigia Fiscale - Riguardo al fisco, nell’area del dilettantismo l’imposizione fiscale sarà applicata solo sulla parte eccedente 15mila euro annui (in precedenza la soglia era fissata a 10.000,00 euro annui), entro questa franchigia non ci sono adempimenti (esempio: un reddito di 25.000,00 euro/anno, pagherà imposte solamente su 10.000,00 euro). Sarà, comunque, il lavoratore sportivo a dover autocertificare l’ammontare dei compensi percepiti nell’anno solare. 


Queste, in linea di massima, le novità più importanti che la nuova Riforma dello Sport renderà - salvo proroghe - obbligatorie a decorrere dalla stagione sportiva 2023/2024. Mi permetto di scrivere una riflessione su quelli che sono i dati in mio possesso alla data odierna, dove tanta è ancora l’incertezza per i canali da utilizzare per adempiere alle comunicazione obbligatorie e di ciò che ne consegue; carente anche la parte che non detta regolamentazioni certe, ad esempio, per la figura del dilettante lavoratore. Staremo a vedere nel concreto cosa accadrò da qui a tre mesi.


Rag. Giuseppe Paradisi (2 - fine)